Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti devono corrispondere la retribuzione o il compenso, compresi eventuali anticipi e acconti, tramite banca o ufficio postale. Questo comporta il divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Inoltre la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. L'art. 1, comma 910 - 914 prevede infatti una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro per chi non rispetta la nuova norma.