Dal 1° luglio 2018 per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018, le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973 n. 605. Analoga disposizione è prevista anche ai fini dell’Iva. Pertanto in base alle nuove disposizioni, i soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica. Naturalmente i contanti non saranno inibiti, ma non legittimano il riconoscimento fiscale del costo. Infine, sempre con stessa decorrenza si aggiunge il fatto che la legge di Bilancio ha previsto che gli esercenti impianti stradali di distribuzione di carburante saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.