L’Inps spiega gli effetti operativi delle modifiche apportate all’art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, in merito all’esonero contributivo di cui possono beneficiare le aziende che impiegano conducenti di veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti l’attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. L’esonero contributivo è applicabile ai contributi a carico del datore di lavoro nella misura dell’80%, con esclusione dei premi INAIL, nei limiti dei fondi stanziati dallo Stato per tale capitolo di spesa (65,5 milioni di euro per l’anno 2016, 0,5 milioni di euro per l’anno 2017 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2018). L’agevolazione concorre a formare gli importi massimi di beneficio fissati dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea con riguardo agli aiuti «de minimis». Tenuto conto della limitatezza delle risorse, l’agevolazione è riconosciuta dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e può essere fruita dai datori di lavoro interessati solo a decorrere dalla data di raggiungimento, da parte dei singoli conducenti, dei 100 giorni di trasporto internazionale. L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche.