L'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e dei commercianti, per l’anno 2018, raggiunge la misura del 24%.Per i soli commercianti, e solo per il 2018, all’aliquota del 24% dovrà essere sommato un ulteriore 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva destinata a finanziare le indennità previste per il sostegno ai commercianti costretti a cessare definitivamente l’attività commerciale.È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per entrambe le categorie professionali, nella misura di € 0,62 mensili.Per il 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è fissato ad € 15.710,00.In applicazione di tali aliquote, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Il contributo per l’anno 2018 dovuto sulla quota eccedente il predetto minimale è calcolato applicando le aliquote appena descritte fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2018, all’importo di € 46.630,00. Per i redditi superiori a € 46.630,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.Per l'anno 2018, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 77.717,00.Teli redditi rappresentano limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e che possa far valere un’anzianità contributiva antecedente al 1996. Mentre per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, bensì iscritti con decorrenza gennaio 1996, il massimale annuo è pari, per il 2018, a € 101.427,00. Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo. Infine, l’INPS ricorda che i contributi devono essere versati alle seguenti scadenze:
- 16 maggio 2018,
- 21 agosto 2018,
- 16 novembre 2018,
- 18 febbraio 2019,
per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. Mentre i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale i versamenti devono avvenire entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.